Per gli RSPP/ASPP non c'è l'obbligo della formazione per i lavoratori

Il 23 dicembre 2013 il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito internet le risposte ad alcuni nuovi interpelli, tra i quali uno riguardante l’obbligo di formazione, ai sensi dell'art. 37, dei lavoratori che svolgono funzioni di RSPP e ASPP.

Il 23 dicembre 2013 il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito internet le risposte ad alcuni nuovi interpelli, tra i quali uno riguardante l’obbligo di formazione, ai sensi dell'art. 37, dei lavoratori che svolgono funzioni di RSPP e ASPP.

La Commissione asserisce che la formazione per RSPP e ASPP deve intendersi superiore a quella prevista per i lavoratori ed esaustiva e ridondante rispetto a quella prevista per dirigenti e preposti.

Pertanto un RSPP/ASPP, che svolge tali funzioni o comunque risulta essere ancora in possesso dei requisiti necessari per svolgere tali funzioni, non ha l’obbligo di frequentare i normali corsi di formazione ex art. 37 del D. Lgs. 81/2008; infatti la formazione degli RSPP e ASPP, "anche se con contenuto formativo differente rispetto a quello previsto per i preposti e/o dirigenti nell'accordo Stato-Regioni, garantisce sicuramente una formazione 'adeguata e specifica', come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto rispondendo a criteri formativi più approfonditi sia di carattere normativo che scientifico, è da considerarsi esaustiva e ridondante rispetto a quella prevista per i lavoratori e per i preposti

Si precisa tuttavia che la formazione per RSPP e ASPP, di cui all’Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, deve ritenersi valida ai fini della formazione per lavoratori, dirigenti e preposti, ma dovrà comunque essere integrata rispetto ad ulteriori eventuali aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi.

Per completezza, si riportata parzialmente anche il contenuto di due commi introdotti dall’art.32 della Legge n. 98/2013:

comma 5-bis, art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008: in tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati [...];

comma 14-bis, art. 37 del D.Lgs. 81/2008: in tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati [...].

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